Art. 208. (Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorita' di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi) 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. 1-bis. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficolta' di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese ((e dagli intermediari, anche a titolo accessorio,)) aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo. ((45)) --------------- AGGIORNAMENTO (45) Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".