Art. 21. 
 
  Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri 
 
  1. L'impresa, qualora intenda operare  in  regime  di  liberta'  di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una
sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne  da'  preventiva
comunicazione all'((IVASS)). 
  2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal  momento  in
cui l'((IVASS)) comunica di aver ricevuto la  comunicazione  prevista
dal comma 1. L'impresa informa preventivamente  l'((IVASS))  di  ogni
modifica della comunicazione effettuata. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1  e'  soggetto  alle
disposizioni applicabili alle imprese  con  sede  legale  in  Italia,
nonche' ((agli articoli 23, comma 1-bis, e 26)).