Art. 210. 
                    (( (Vigilanza sul gruppo) )) 
 
  ((1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a  quanto
previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni  stabilite  da
IVASS con regolamento: 
    a) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio  della  Repubblica  che  siano  controllanti  o
partecipanti   in   almeno   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione,   o   in   un'impresa   di   assicurazione   o    di
riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; 
    b) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che siano controllate  da  una
societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  da  una  societa'   di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica o in un altro Stato membro; 
    c) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che siano controllate  da  una
societa'   di   partecipazione   assicurativa,   una   societa'    di
partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; 
    d) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che siano controllate  da  una
societa' di partecipazione assicurativa mista; 
    e) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica che controllano  una  societa'
strumentale; 
    f) alle imprese di assicurazione o di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione  unitaria
ai sensi dell'articolo 96. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis  e  IV-ter,  l'IVASS
esercita la vigilanza  sul  gruppo  a  livello  dell'ultima  societa'
controllante  italiana,  ovvero  l'impresa  di  assicurazione  o   di
riassicurazione, la societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica  che,  nell'ambito  del  gruppo,  non  e'  a   sua   volta
controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione,  da
una societa' di partecipazione assicurativa  o  da  una  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies,  comma  4,
nel caso in cui non sussiste un'ultima societa' controllante italiana
ai sensi del comma 2,  l'IVASS  determina  le  modalita'  applicative
della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione  della  societa'
responsabile degli adempimenti di cui al  presente  codice  in  luogo
della ultima societa' controllante italiana. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni
in  materia  di  vigilanza  sulle  imprese  di  assicurazione  o   di
riassicurazione del presente codice  continuano  ad  applicarsi  alle
stesse. 
  5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie  nel  territorio
della Repubblica di imprese di assicurazione  o  riassicurazione  con
sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di  imprese  di
assicurazione o riassicurazione italiane.))