Art. 210-ter. 
               (( (Albo delle societa' capogruppo) )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana, di  cui  all'articolo
210, comma  2,  e'  iscritta  in  un  apposito  albo  delle  societa'
capogruppo italiane tenuto dall'IVASS. 
  2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese
di assicurazione o riassicurazione  e  le  societa'  strumentali,  le
societa'  di   partecipazione   assicurativa   e   le   societa'   di
partecipazione finanziaria mista controllate intermedie. 
  3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese
di assicurazione  o  riassicurazione  e  delle  societa'  strumentali
partecipate, degli enti creditizi,  delle  imprese  d'investimento  e
degli  enti  finanziari  partecipati  o  controllati  e  delle  altre
societa' controllate e partecipate. 
  4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo
delle societa' capogruppo. 
  5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza
del  rapporto  di  controllo  di  cui  al   comma   2   e   procedere
all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo. 
  6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e
prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei  poteri
di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel  caso
in cui per effetto di una acquisizione la struttura  del  gruppo  non
soddisfa  i  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  l'IVASS   puo'
esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81. 
  7. L'IVASS accerta che lo statuto  della  societa'  capogruppo  non
contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo. 
  8. All'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo
I e III. 
  9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli  atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  10. L'IVASS determina, con regolamento,  gli  adempimenti  connessi
alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.))