Art. 212-bis. 
                      (( (Poteri dell'IVASS) )) 
 
  ((1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le
seguenti funzioni: 
    a)  effettua,  secondo   le   modalita'   di   cui   all'articolo
47-quinquies il processo di revisione e  valutazione  prudenziale  di
cui all'articolo 216-decies e valuta la  situazione  finanziaria  del
gruppo; 
    b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni  in
materia di solvibilita', di concentrazione dei rischi e di operazioni
infragruppo; 
    c) valuta il sistema di  governo  societario  del  gruppo  ed  il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte  dei  soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo
nelle societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2,  e  dei
soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.))