Art. 212-bis. (( (Poteri dell'IVASS) )) ((1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalita' di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilita', di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.))