Art. 213. 
                    (( (Vigilanza informativa) )) 
 
  ((1. Le persone fisiche  e  giuridiche  che  rientrano  nell'ambito
della  vigilanza  sul  gruppo,  le  loro   societa'   partecipate   o
controllate e le loro societa' partecipanti o controllanti  scambiano
informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo. 
  2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, trasmette all'IVASS con le modalita' e i  termini  stabiliti
con regolamento, i dati e le informazioni utili  all'esercizio  della
vigilanza sul gruppo. 
  3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti  ai  fini  della
vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura  della  societa'
interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  189,
comma 1, 190, comma 1. 
  4. L'IVASS puo' rivolgersi direttamente alle societa'  del  gruppo,
anche avvalendosi della collaborazione  dell'Autorita'  di  vigilanza
dello Stato in cui ha sede la societa' interessata, per  ottenere  le
informazioni necessarie soltanto se  dette  informazioni  sono  state
richieste all'ultima societa' controllante di cui  all'articolo  210,
comma 2,  e  la  societa'  non  le  ha  trasmesse  entro  un  termine
ragionevole.))