Art. 214. 
                     (( (Vigilanza ispettiva) )) 
 
  ((1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni  relative
alla vigilanza sul gruppo di cui  al  presente  Titolo  l'IVASS  puo'
effettuare ispezioni  direttamente  o  tramite  soggetti  incaricati,
presso le societa' del gruppo. 
  2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse  da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni  utili  per  l'esercizio
della vigilanza sul gruppo. 
  3.  Se,  in  casi  specifici,   l'IVASS   intende   verificare   le
informazioni relative ad una societa' appartenente  ad  un  gruppo  e
avente sede in un  altro  Stato  membro,  chiede  alle  autorita'  di
vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare  detta  verifica.  Le
autorita' che ricevono la  richiesta  vi  danno  seguito  nell'ambito
delle  loro  competenze,  procedendo  direttamente  alla  verifica  o
consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso  in  cui  non
proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo'  chiedere
all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere  parte
all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate. 
  4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS  abbia  richiesto  ad
un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e  a  tale
richiesta non sia stato dato seguito entro due  settimane  o  se  non
possa di fatto esercitare il  diritto  di  partecipare  all'attivita'
ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e  richiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010. 
  5. Nei confronti delle societa'  controllate  di  cui  all'articolo
210-ter, comma 2, e dei titolari  di  partecipazioni  nelle  medesime
societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri  previsti  dall'articolo
71.))