Art. 215-bis. 
           (( (Sistema di governo societario di gruppo) )) 
 
  ((1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente
con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II,  e  con
le  relative  disposizioni  di  attuazione  dettate  dall'IVASS   con
regolamento. 
  2. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma  2,  e'  responsabile  dell'attuazione  delle  disposizioni  in
materia  di  sistema  di  governo   societario   di   gruppo.   Resta
impregiudicata la responsabilita' del consiglio di amministrazione di
ciascuna  impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione  del  gruppo
relativamente al rispetto delle disposizioni di cui  al  Titolo  III,
Capo I, Sezione II. 
  3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: 
    a) meccanismi adeguati in materia di solvibilita' di  gruppo  che
consentano di individuare  e  misurare  tutti  i  rischi  sostanziali
incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato
ai rischi; 
    b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di
sorvegliare  e  di   gestire   le   operazioni   infragruppo   e   la
concentrazione di rischi; 
    c) la costituzione di una funzione per la produzione dei  dati  e
delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della  vigilanza  sul
gruppo. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle societa' del
gruppo in modo coerente.))