Art. 215-ter. 
(( (Valutazione interna del rischio e della solvibilita' del  gruppo)
                                 )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter
a livello di gruppo. 
  2. Qualora il calcolo della solvibilita' a livello  di  gruppo  sia
effettuato conformemente al metodo del bilancio  consolidato  di  cui
agli articoli 216-ter, comma 2, e  216-quinquies,  l'ultima  societa'
controllante italiana fornisce all'IVASS  un'analisi  adeguata  della
differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilita' di
tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate  o
controllate del gruppo e il  requisito  patrimoniale  consolidato  di
solvibilita' di gruppo. 
  3. L'ultima societa' controllante  italiana  puo',  con  il  parere
favorevole dell'IVASS,  procedere  a  tutte  le  valutazioni  di  cui
all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni  impresa
di assicurazione o di riassicurazione  controllata  del  gruppo  allo
stesso tempo, e puo' redigere un documento unico  avente  ad  oggetto
tutte le valutazioni. 
  4. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 3, l'IVASS
consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza  e  tiene
in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 
  5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima
societa' controllante italiana presenta contestualmente il  documento
a tutte le autorita' di vigilanza interessate.))