Art. 216. 
         (( (Comunicazione delle operazioni infragruppo) )) 
 
  ((1.  L'impresa  di   assicurazione   o   riassicurazione   segnala
all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno  una  volta  l'anno,  ogni
operazione   infragruppo   significativa    effettuata    ai    sensi
dell'articolo 215-quinquies, comma 1. 
  2.  L'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione   segnala
all'IVASS con la  massima  tempestivita'  le  operazioni  infragruppo
molto significative. 
  3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia
e  alla  significativita'  delle   operazioni,   le   operazioni   da
assoggettare a comunicazione fissando, altresi',  le  modalita'  e  i
termini per le comunicazioni stesse. 
  4. Le comunicazioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  possono  essere
effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione
o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210,  comma  2.
Nel caso in  cui  la  societa'  controllante  non  e'  un'impresa  di
assicurazione  o  di   riassicurazione,   l'IVASS   designa,   previa
consultazione delle altre autorita' di vigilanza  interessate  e  del
gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa,  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista o l'impresa di  assicurazione  o  di
riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere  le  informazioni  in
modo centralizzato. 
  5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza
interessate e del gruppo, identifica inoltre il  tipo  di  operazioni
infragruppo che le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
appartenenti ad  un  determinato  gruppo  devono  segnalare  in  ogni
circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS  e
le altre autorita'  di  vigilanza  interessate  tengono  conto  delle
societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione
dei rischi.))