Art. 216. (( (Comunicazione delle operazioni infragruppo) )) ((1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1. 2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestivita' le operazioni infragruppo molto significative. 3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significativita' delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. 4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che puo' trasmettere le informazioni in modo centralizzato. 5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorita' di vigilanza interessate tengono conto delle societa' appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.))