Art. 216-bis. 
       (( (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) )) 
 
  ((1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina  o  rischia
di   determinare   gli   effetti   negativi   di   cui   all'articolo
215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per
gli interessi  degli  assicurati  e  degli  altri  aventi  diritto  a
prestazioni  assicurative  o  per  gli  interessi  delle  imprese  di
assicurazione e riassicurazione cedenti,  l'IVASS  puo',  secondo  le
disposizioni stabilite con regolamento: 
    a) vietare all'impresa il compimento  dell'operazione  o  imporre
condizioni per il suo compimento; 
    b) ordinare all'impresa di porre  in  atto  le  misure  idonee  a
rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli,  assegnando  a
tal fine un termine congruo.))