Art. 216-ter. 
           (( (Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo) )) 
 
  ((1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato  secondo
le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento. 
  2.  Il  calcolo  della  solvibilita'  di   gruppo   e'   effettuato
dall'ultima societa' controllante italiana di cui  all'articolo  210,
comma 2, a partire  dal  bilancio  consolidato.  La  solvibilita'  di
gruppo   dell'impresa   di   assicurazione   o   di   riassicurazione
controllante e' data dalla differenza tra: 
    a)  i  fondi  propri  ammissibili  a  copertura   del   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita',  calcolato  sulla   base   dei   dati
consolidati; 
    b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di  gruppo
calcolato sulla base dei dati consolidati. 
  3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a  livello
di gruppo e  dei  fondi  propri  ammissibili  per  la  sua  copertura
calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere  a)  e
b), comma 2, e' effettuato secondo le disposizioni di cui  al  Titolo
III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo  III,  Capo  IV-bis,
Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative  dettate  dall'IVASS
con regolamento, ai sensi del comma 1. 
  4. Se l'ultima societa' controllante italiana di  cui  all'articolo
210, comma 2, e' una societa' di partecipazione  assicurativa  o  una
societa' di partecipazione  finanziaria  mista,  la  solvibilita'  di
gruppo e' calcolata a livello di detta societa'. Ai fini del calcolo,
la societa' controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di
assicurazione o riassicurazione  per  quanto  riguarda  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e i fondi propri ammissibili a copertura
del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  5. L'IVASS,  previa  consultazione  delle  Autorita'  di  vigilanza
interessate e del  gruppo,  puo'  autorizzare  l'applicazione  ad  un
determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di  cui
all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b),  o  della  combinazione
dello  stesso  con  il  metodo   dei   conti   consolidati,   qualora
l'applicazione esclusiva del metodo  dei  conti  consolidati  risulti
inappropriata.))