Art. 216-quater. (( (Frequenza del calcolo) )) ((1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilita' di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la societa' controllante non e' un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, la societa' di partecipazione assicurativa, la societa' di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilita' di gruppo. 2. L'ultima societa' controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo e' cambiato significativamente dalla data in cui e' stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, l'IVASS puo' chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo sia ricalcolato.))