Art. 216-quater. 
                    (( (Frequenza del calcolo) )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210,  comma  2,  calcola  e  comunica  all'IVASS  la  situazione   di
solvibilita' di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui  la
societa'  controllante  non  e'  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione, l'IVASS designa, previa  consultazione  delle  altre
autorita' di vigilanza interessate  e  del  gruppo,  la  societa'  di
partecipazione   assicurativa,   la   societa'   di    partecipazione
finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
del gruppo incaricata di trasmettere le  informazioni  relative  alla
solvibilita' di gruppo. 
  2.  L'ultima  societa'  controllante  italiana  monitora  su   base
continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo.  Se
il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle
ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  di
gruppo comunicato,  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
gruppo e' ricalcolato immediatamente e comunicato  all'IVASS.  Quando
vi siano elementi che suggeriscano che  il  profilo  di  rischio  del
gruppo e' cambiato significativamente dalla  data  in  cui  e'  stato
comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo,
l'IVASS puo' chiedere che il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
di gruppo sia ricalcolato.))