Art. 216-quinquies. 
(( (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato) )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, assicura la costante disponibilita' in seno  al  gruppo
di fondi  propri  ammissibili  che  siano  sempre  almeno  uguali  al
Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo  consolidato
e' come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: 
    a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo  47-ter,
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; 
    b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle
imprese  di  assicurazione  e  di   riassicurazione   controllate   o
partecipate. 
  3. L'importo minimo di cui al comma 2 e' coperto da fondi propri di
base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4.  Al  fine
di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di
coprire  il  Requisito  Patrimoniale  di   Solvibilita'   di   gruppo
consolidato minimo, si  applicano  i  principi  di  cui  all'articolo
216-sexies, comma 1,  lettere  a),  c),  d)  e)  ed  f).  Si  applica
l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso  le  comunicazioni  sono
effettuate dall'ultima societa' controllante di cui al comma 2.))