Art. 216-septies. 
(Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  di  gruppo
                            consolidato) 
 
  1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale  di
Solvibilita' di gruppo consolidato riflette adeguatamente il  profilo
di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi  in
cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies,  comma  1,  lettere
a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente
qualora: 
    a) un rischio specifico esistente a livello  di  gruppo  non  sia
sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno
utilizzati, in quanto difficile da quantificare; 
    b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
delle imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  partecipate  o
controllate sia imposta dall'IVASS o  dalle  autorita'  di  vigilanza
interessate, ((conformemente agli articoli)) 47-sexies e  207-octies,
comma 7. 
  2. Se il  profilo  di  rischio  del  gruppo  non  e'  adeguatamente
riflesso  dal  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di   gruppo
consolidato, l'IVASS, anche  a  seguito  del  processo  di  controllo
prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, puo' imporre una
maggiorazione del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  di  gruppo
consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.