Art. 216-octies. 
(( (Informativa all'IVASS ai fini della  verifica  degli  adempimenti
                   sulla vigilanza sul gruppo) )) 
 
  ((1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il  processo  di
controllo  prudenziale  a  livello  di  gruppo,   l'ultima   societa'
controllante italiana di cui all'articolo  210,  comma  2,  trasmette
periodicamente all'IVASS le  informazioni  necessarie,  tenuto  conto
degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con
regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter. 
  2. L'IVASS puo' limitare le informazioni di vigilanza da presentare
periodicamente con una frequenza inferiore a un anno  a  livello  del
gruppo se tutte le imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
all'interno del gruppo beneficiano  della  limitazione  conformemente
all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto  conto  della  natura,  della
portata e della complessita' dei rischi  inerenti  all'attivita'  del
gruppo. L'IVASS puo' esonerare dalla presentazione di informazioni su
base  analitica  a  livello  di  gruppo  se  tutte  le   imprese   di
assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano
dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7,  tenuto
conto della natura, della portata e  della  complessita'  dei  rischi
inerenti all'attivita' del gruppo e dell'obiettivo  della  stabilita'
finanziaria.))