Art. 216-novies. 
((  (Informativa  sulla  solvibilita'  di   gruppo,   la   condizione
              finanziaria e la struttura del gruppo) )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, pubblica una relazione  annuale  sulla  solvibilita'  e
sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i  principi
di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies. 
  2.  La  societa'  controllante  puo',  con  il  parere   favorevole
dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilita' e  sulla
condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: 
    a) le  informazioni  a  livello  del  gruppo  che  devono  essere
pubblicate conformemente al comma 1; 
    b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese  controllate
del   gruppo,   informazioni   che   devono   essere   identificabili
singolarmente e pubblicate conformemente  agli  articoli  47-septies,
47-octies, 47-novies e 47-decies. 
  3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 2, l'IVASS
consulta i membri del collegio delle autorita' di vigilanza, e  tiene
in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 
  4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene  le  informazioni
che  l'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  una   societa'
controllata del gruppo impone a societa' analoghe di  fornire,  e  se
questa  omissione  e'  sostanziale,  l'IVASS  puo'  richiedere   alla
societa'  controllata  interessata  di  pubblicare  le   informazioni
complementari necessarie. 
  5. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 2, pubblica annualmente a livello di  gruppo,  le  informazioni
sulla  struttura  giuridica  e  sulla   struttura   organizzativa   e
gestionale,  comprendenti  una  descrizione  di  tutte  le   societa'
controllate, le societa' partecipate e le sedi secondarie di  rilievo
appartenenti al gruppo.))