Art. 217-bis. 
(( (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per  la  vigilanza
                  sulla solvibilita' sul gruppo) )) 
 
  ((1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e  217-quinquies
si  applicano  all'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione
controllata da un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  se
sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) l'impresa di  assicurazione  o  riassicurazione  controllata  e'
inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo  esercitata  dall'autorita'
di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede  l'ultima  impresa  di
assicurazione o riassicurazione controllante; 
  b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di  controllo
interno  dell'ultima  impresa  di  assicurazione  o   riassicurazione
controllante coprono l'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione
controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte
in merito alla gestione prudente dell'impresa  controllata  da  parte
dell'impresa controllante; 
  c)   l'ultima   impresa   di   assicurazione   o    riassicurazione
controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi  3
e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna
del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato; 
  d)   l'ultima   impresa   di   assicurazione   o    riassicurazione
controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi
2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito  alla  solvibilita'  e
alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; 
  e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante
e'  autorizzata  dall'autorita'  di  vigilanza,  conformemente   alla
procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi  della  vigilanza
sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi)).