Art. 217-quater. 
(( (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del  Requisito
                  Patrimoniale di Solvibilita') )) 
 
  ((1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  207-octies  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di  assicurazione
o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis e'
calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del  presente
articolo. 
  2. Nell'ipotesi in cui il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
dell'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione  controllata   e'
calcolato sulla base di un modello interno  approvato  a  livello  di
gruppo  conformemente  all'articolo  207-octies  e   l'autorita'   di
vigilanza  che  ha   autorizzato   l'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio  si
discosti significativamente dal predetto modello  interno  e  fino  a
quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve  dell'autorita'
di  vigilanza,  quest'ultima  puo',  nei  casi  di  cui  all'articolo
47-sexies, proporre di: 
    a)  fissare  una  maggiorazione  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di tale impresa controllata risultante dall'applicazione
del predetto modello, o, 
    b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla
lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di  calcolare
il suo  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  sulla  base  della
formula standard. 
  3. L'autorita' di vigilanza discute le proposte di cui al  comma  2
nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e  ne  comunica
le  ragioni  sia  all'impresa  di  assicurazione  o   riassicurazione
controllata sia al collegio delle autorita' di vigilanza. 
  4. Nell'ipotesi in cui il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
dell'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione  controllata   e'
calcolato  sulla  base  della  formula  standard  e  l'autorita'   di
vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo
profilo di  rischio  si  discosti  significativamente  dalle  ipotesi
sottese  alla  formula,  e  fino  a  quando  l'impresa  non   risolve
adeguatamente le riserve dell'autorita'  di  vigilanza,  quest'ultima
puo' proporre all'impresa: 
    a) in circostanze eccezionali, di sostituire un  sottoinsieme  di
parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri
specifici a tale impresa  nel  calcolare  i  moduli  del  rischio  di
sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni  e
per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, 
    b) nei  casi  di  cui  all'articolo  47-sexies,  di  fissare  una
maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa
controllata. 
  5. L'autorita' di vigilanza discute la proposta di cui al  comma  4
nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza e  ne  comunica
le  ragioni  sia  all'impresa  controllata  sia  al  collegio   delle
autorita' di vigilanza. 
  6. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera  al  massimo
per  pervenire  ad  un  accordo  sulla  proposta  dell'autorita'   di
vigilanza  che  ha   autorizzato   l'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo
e' riconosciuto come determinante  e  applicato  dalle  autorita'  di
vigilanza interessate. 
  7. In caso di  disaccordo,  entro  il  termine  di  un  mese  dalla
proposta dell'autorita' di vigilanza, una delle autorita' interessate
puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1094/2010, affinche' decida entro un mese da tale
rinvio. La questione non puo' essere  rinviata  all'AEAP  oltre  tale
termine di un mese o in  seguito  al  raggiungimento  di  un  accordo
nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3. 
  8.  L'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  riassicurazione  controllata   posticipa   la   sua
decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP
conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento  e  adegua  la
propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione e'  riconosciuta
come  determinante  e  applicata   dalle   autorita'   di   vigilanza
interessate. La decisione e'  pienamente  motivata  ed  e'  trasmessa
all'impresa controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza)).