Art. 217-quinquies. 
(( (Gestione centralizzata del rischio:  inosservanza  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo) )) 
 
  ((1.  In  caso  di  inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita' e fatto salvo l'articolo 222, l'autorita'  di  vigilanza
che ha  autorizzato  l'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione
controllata trasmette senza indugio al collegio  delle  autorita'  di
vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata
per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita', il livello  di  fondi  propri
ammissibili o ridurre il  proprio  profilo  di  rischio  al  fine  di
garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2. Il collegio delle autorita' di vigilanza si adopera  al  massimo
per  pervenire  ad  un  accordo  sulla  proposta  dell'autorita'   di
vigilanza in merito all'approvazione del piano di  risanamento  entro
quattro mesi dalla data in cui e' stata rilevata  l'inosservanza  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. In mancanza di tale  accordo,
l'autorita' di vigilanza che  ha  autorizzato  l'impresa  controllata
decide se approvare  il  piano  di  risanamento,  tenendo  in  debita
considerazione i  pareri  e  le  riserve  delle  altre  autorita'  di
vigilanza nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza. 
  3.  Se  l'autorita'  di  vigilanza  che  ha  autorizzato  l'impresa
controllata   individua,   a   norma   dell'articolo   220-bis,    un
deterioramento delle condizioni finanziarie, informa  tempestivamente
il collegio delle autorita' di vigilanza in  merito  alle  misure  da
adottare. Se non ricorre una situazione  di  emergenza,  tali  misure
sono discusse dal collegio delle autorita' di vigilanza. Il  collegio
delle autorita' di vigilanza si adopera al massimo per  pervenire  ad
un accordo sulle misure proposte da  adottare  entro  un  mese  dalla
notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorita' di  vigilanza  che
ha autorizzato l'impresa controllata decide se  approvare  le  misure
proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve  delle  altre
autorita' di vigilanza nell'ambito del collegio  delle  autorita'  di
vigilanza. 
  4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto
salvo l'articolo 222-bis, l'autorita' di vigilanza che ha autorizzato
l'impresa di assicurazione o  riassicurazione  controllata  trasmette
senza indugio al collegio delle autorita' di vigilanza  il  piano  di
finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per
ristabilire, entro tre mesi dalla  data  in  cui  e'  stata  rilevata
l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi
propri ammissibili a copertura del Requisito  Patrimoniale  Minimo  o
per ridurre il suo  profilo  di  rischio  al  fine  di  garantire  il
rispetto  del  Requisito  Patrimoniale  Minimo.  Il  collegio   delle
autorita' di vigilanza  e'  altresi'  informato  circa  le  eventuali
misure adottate per garantire il rispetto del Requisito  Patrimoniale
Minimo a livello di impresa controllata. 
  5. L'Autorita' di vigilanza sull'impresa controllata e  l'autorita'
di vigilanza sul gruppo possono  rinviare  la  questione  all'AEAP  e
richiederne   l'assistenza   conformemente   all'articolo   19    del
regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: 
    a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione
ad un'eventuale estensione del periodo ammesso  per  il  risanamento,
entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o 
    b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un
mese di cui al comma 3. 
  6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro
un mese da tale rinvio. 
  7. La questione non e' rinviata all'AEAP: 
    a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un  mese  di
cui ai commi 2 e 3; 
    b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del  collegio
ai sensi dei commi 2 o 3; 
    c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3. 
  8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi  2  e  3
sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo  19,
paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.  1094/2010.  L'autorita'  di
vigilanza  che  ha   autorizzato   l'impresa   di   assicurazione   e
riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in  attesa  di
una  decisione   eventualmente   adottata   dall'AEAP   conformemente
all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria
decisione a quella dell'AEAP. Tale  decisione  e'  riconosciuta  come
determinante e applicata dalle autorita' di vigilanza interessate. La
decisione  e'  pienamente  motivata  ed  e'   trasmessa   all'impresa
controllata e al collegio delle autorita' di vigilanza)).