Art. 217-sexies. 
(( (Gestione  centralizzata  del  rischio:  fine  delle  deroghe  per
                      l'impresa controllata) )) 
 
  ((1.  Le  disposizioni,  di  cui   agli   articoli   217-quater   e
217-quinquies cessano di essere applicabili quando: 
    a) la condizione di cui all'articolo 217-bis,  comma  1,  lettera
a), non e' piu' soddisfatta; 
    b) la condizione di cui all'articolo 217-bis,  comma  1,  lettera
b), non e' piu' soddisfatta e l'ultima  impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro  un
termine adeguato; 
    c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c)
e d), non sono piu' soddisfatte. 
  2. Nel caso di cui al  comma  1,  lettera  a),  se  l'autorita'  di
vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio  delle
autorita'  di  vigilanza,  di  non  includere   piu'   l'impresa   di
assicurazione  o  riassicurazione  controllata  nella  vigilanza  sul
gruppo,  ne   informa   immediatamente   l'autorita'   di   vigilanza
interessata e l'ultima impresa controllante. 
  3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere  b),  c)  e  d),
l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione  controllante  ha
la responsabilita' di assicurare che le condizioni siano  soddisfatte
su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante
informa  immediatamente  l'autorita'  di  vigilanza  sul   gruppo   e
l'autorita'   di   vigilanza   dell'impresa   di   assicurazione    o
riassicurazione  controllata  interessata.   L'impresa   controllante
presenta un  piano  mirante  a  ripristinare  l'osservanza  entro  un
termine adeguato. 
  4. Fatto salvo il comma 3,  l'autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo
verifica  con  cadenza  almeno  annuale  che  le  condizioni  di  cui
all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c)  e  d),  continuino  ad
essere soddisfatte. L'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  procede  a
tale  verifica,  anche  su  richiesta  dell'autorita'  di   vigilanza
interessata, quando quest'ultima abbia serie  riserve  in  merito  al
rispetto continuativo di tali condizioni. Se  la  verifica  evidenzia
carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorita' di  vigilanza
sul gruppo impone all'impresa controllante  di  presentare  un  piano
mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 
  5.  Se  l'autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo   ritiene,   previa
consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, che il piano
di cui ai commi 3 e 4 e' inadeguato o non e' stato  attuato  entro  i
termini concordati, conclude che le condizioni  di  cui  all'articolo
217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono piu' soddisfatte e ne
informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata. 
  6. Il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione
centralizzata  del  rischio,  di  cui  agli  articoli  217-quater   e
217-quinquies,  si  applica  nuovamente  se  l'impresa   controllante
presenta una nuova domanda  e  ottiene  l'autorizzazione  secondo  la
procedura di cui all'articolo 217-ter)).