Art. 217-sexies. (( (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata) )) ((1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non e' piu' soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non e' piu' soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono piu' soddisfatte. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorita' di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, di non includere piu' l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante. 3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilita' di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorita' di vigilanza sul gruppo e l'autorita' di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 4. Fatto salvo il comma 3, l'autorita' di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorita' di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorita' di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorita' di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato. 5. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorita' di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 e' inadeguato o non e' stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono piu' soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorita' di vigilanza interessata. 6. Il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter)).