Art. 220-ter. 
 
(( (Disciplina applicabile  al  sottogruppo  nazionale  con  societa'
                  controllante di Stato membro) )) 
 
  (( 1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di  gruppo
di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b),  effettuata
dall'autorita' di vigilanza  sul  gruppo  a  capo  del  quale  vi  e'
un'ultima societa' controllante con sede in un altro Stato membro, e'
riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS. 
  2.  L'autorizzazione  a  calcolare  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di gruppo e il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo  sulla
base di un modello interno, rilasciata  dall'autorita'  di  vigilanza
sul gruppo a capo del quale vi e' una  ultima  societa'  controllante
con sede in un altro Stato membro, e' riconosciuta come  determinante
e applicata dall'IVASS. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di
rischio della societa' controllante italiana di cui all'articolo 210,
comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato
a livello comunitario, l'IVASS, puo' decidere,  fino  a  quando  tale
societa' non risolve  adeguatamente  le  riserve  dell'Autorita',  di
imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'
di gruppo risultante dall'applicazione del predetto  modello,  o,  in
circostanze  eccezionali  in  cui  la  maggiorazione  del   Requisito
Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla societa' medesima
di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilita' di  gruppo
sulla base della formula standard. 
  4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del
comma 3, sia alla societa' controllante italiana di cui  all'articolo
210, comma 2, che all'autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo.  L'IVASS
informa il Collegio delle  autorita'  di  vigilanza  ai  sensi  degli
articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b). 
  5. L'ultima societa' controllante italiana a capo  del  sottogruppo
nazionale   puo'   presentare   la   richiesta   di    autorizzazione
all'applicazione delle disposizioni sulla  vigilanza  di  gruppo  con
gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter,  in
relazione alle proprie imprese  di  assicurazione  o  riassicurazione
controllate,  solo  se  l'IVASS  ha  deciso  di  non   applicare   al
sottogruppo  nazionale  tutte  o  parte  delle   disposizioni   sulla
vigilanza sulla solvibilita' di gruppo di cui al presente  codice  ai
sensi dell'articolo 220-bis, comma 3. 
  6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al
Capo III del presente  Titolo  nel  caso  in  cui  l'ultima  societa'
controllante con  sede  in  un  altro  Stato  membro  abbia  ottenuto
l'autorizzazione ad applicare  le  disposizioni  sulla  vigilanza  di
gruppo con gestione centralizzata del rischio  per  l'ultima  impresa
controllante a capo del sottogruppo nazionale)).