Art. 220-quater. 
 
(( (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante  di
                           Stato terzo) )) 
 
  ((1. Se l'ultima societa' controllante  di  cui  all'articolo  210,
comma 2, e' controllata da un'altra impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa
o di partecipazione finanziaria mista con sede in  uno  Stato  terzo,
l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima societa'
controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza  di  gruppo  di
cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo. 
  2. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni  sulla  vigilanza
di gruppo di cui al presente  codice  non  applicare  al  sottogruppo
nazionale, valutando anche se le societa' appartenenti al sottogruppo
nazionale siano soggette da parte dell'autorita' di  vigilanza  dello
Stato terzo a disposizioni di  vigilanza  sul  gruppo  equivalenti  a
quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione
italiane)).