Art. 220-sexies. 
 
             (( (Verifica dell'equivalenza: livelli) )) 
 
  ((1. Se la societa' controllante di cui all'articolo 210, comma  1,
lettera c), e' una  societa'  controllata  da  un'altra  societa'  di
partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con
sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione  o  di
riassicurazione con sede in uno  Stato  terzo,  l'IVASS  effettua  la
verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime  di
vigilanza sul gruppo, di  cui  all'articolo  220-septies,  a  livello
dell'ultima societa' controllante di Stato terzo. 
  2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1
sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul
gruppo, puo' effettuare una nuova verifica al livello inferiore della
societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   di   partecipazione
finanziaria mista con sede in  uno  Stato  terzo  o  dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione  con  sede  in  uno  Stato  terzo,
controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia
controllata ai sensi del comma 1.  In  tal  caso  l'IVASS  indica  le
ragioni della propria decisione al gruppo. 
  3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies)).