Art. 220-octies. 
 
(( (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza  sul  gruppo)
                                 )) 
 
  ((1. Nel caso in cui sia  stata  accertata  l'insussistenza  di  un
regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero  non  ricorrono  le
altre condizioni di cui all'articolo  220-septies,  si  applicano  in
quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione
controllate italiane di cui all'articolo 210, comma  1,  lettera  c),
gli strumenti di vigilanza sul gruppo  di  cui  al  presente  codice,
escluso il regime di solvibilita' delle imprese  di  assicurazione  o
riassicurazione con gestione centralizzata del rischio. 
  2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al
presente Capo, si applicano a livello della societa' controllante  di
cui all'articolo 210, comma 1, lettera c). 
  3. Ai soli fini del  calcolo  della  solvibilita'  del  gruppo,  la
societa' controllante di cui all'articolo 210, comma 1,  lettera  c),
e' considerata alla stregua  di  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione  soggetta  alle  condizioni  fissate  dagli  articoli
44-ter,  44-quater,  44-quinquies  con  riguardo  ai   fondi   propri
ammissibili  per  il  Requisito  Patrimoniale   di   Solvibilita'   e
all'articolo 216-quinquies con riguardo  al  possesso  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato. 
  4. L'IVASS puo' disporre l'applicazione, previa consultazione delle
altre autorita' di vigilanza interessate,  di  metodi  ulteriori  che
assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione italiane appartenenti al  gruppo.  Tali  metodi  sono
approvati   dall'autorita'   di   vigilanza   del   gruppo,    previa
consultazione delle altre  autorita'  di  vigilanza  interessate.  In
particolare,  nell'ipotesi  in  cui  non  vi  sia  l'ultima  societa'
controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS  puo'
esigere,  la  costituzione  di   una   societa'   di   partecipazione
assicurativa o di una societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
con sede in Italia o in altro Stato membro al fine  di  applicare  la
disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo  alle
imprese del gruppo controllate da  tale  societa'  di  partecipazione
assicurativa o di partecipazione finanziaria mista. 
  5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che  consentono
di conseguire gli obiettivi di  vigilanza  sul  gruppo  definiti  nel
presente titolo, alle altre autorita' di vigilanza interessate e alla
Commissione europea.))