Art. 221. 
Violazione delle norme sulle riserve tecniche  o  sulle  attivita'  a
                              copertura 
 
  ((1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo   184,   qualora
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha  sede  legale
nel territorio della Repubblica, non osservi  le  disposizioni  sulle
riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter,  36-quater,
36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,  36-octies,  36-novies  e  37  e
sulle attivita' a copertura  delle  medesime  di  cui  agli  articoli
37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la  violazione  e
le ordina di conformarsi alle norme violate,  assegnando  un  termine
congruo  per  l'attuazione  degli  adempimenti  richiesti,   ma   non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati  e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.)) 
  2.  L'((IVASS)),  nei  casi  di  cui  al  comma  1,  puo'   vietare
all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni  esistenti  nel
territorio della Repubblica e successivamente puo'  consentirne,  con
specifiche  autorizzazioni,  una  disponibilita'  limitata,  comunque
informando preventivamente le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri nei quali  l'impresa  opera.  L'((IVASS))  puo'  inoltre
chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri  Stati  membri,  nei
quali l'impresa possiede beni,  di  adottare  analogo  provvedimento,
indicando i beni da assoggettare a tale misura. 
  3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato  all'ordine  di
cui al comma 1, l'((IVASS)) puo': 
    a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo  229
per l'eliminazione delle violazioni; 
    b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un  periodo  fino  a
sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli  assicurati
e degli  altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative  o  gli
interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti  di
cui all'articolo 167; 
    c) disporre, avuto riguardo alla gravita'  della  violazione,  il
vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro  a  copertura  delle
riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224. 
  4. Il divieto di assunzione di  nuovi  affari  e'  comunicato  alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l'impresa
opera  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino.  Il  provvedimento  viene
revocato prima  del  termine,  se  l'impresa  ha  eliminato  o  posto
completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e'  comunicata
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed  il  relativo
provvedimento e' pubblicato nel bollettino.