Art. 222. 
((  (Violazione   delle   norme   sul   Requisito   Patrimoniale   di
                          Solvibilita') )) 
 
  ((1.  L'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  informa
immediatamente  l'IVASS  non  appena  rilevano   che   il   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' non e' piu' rispettato o quando vi e' il
rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 
  2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' ovvero,  in  mancanza  di  comunicazione
dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione,  un
piano di risanamento fondato su basi realistiche. 
  2-bis.  L'IVASS  impone   all'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione   di   adottare   i   provvedimenti   necessari   per
ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione  dell'inosservanza  del
requisito patrimoniale di solvibilita', il livello  di  fondi  propri
ammissibili in misura tale da coprire il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno,  puo'  concedere  una
proroga di tre mesi. 
  2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse  aventi
ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione  e
riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato
o delle aree di attivita' interessate, l'IVASS puo' estendere per  le
imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il  CERS,  il
periodo fissato al comma 2-ter per un periodo  di  tempo  massimo  di
sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi  inclusa
la durata media relativa delle riserve tecniche. 
  2-quinquies.  L'IVASS  puo'   chiedere   all'AEAP   di   constatare
l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. 
  2-sexies. L'IVASS puo' formulare una  richiesta  in  tal  senso  se
esiste la concreta possibilita' che talune imprese di assicurazione o
di riassicurazione che  rappresentano  una  quota  significativa  del
mercato o delle aree di attivita' interessate non siano in  grado  di
soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si e' in presenza
di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui  la  situazione
finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente
colpita da almeno una delle seguenti circostanze: 
    a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco  e
drastico; 
    b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi  di
interesse bassi; 
    c) un evento catastrofico ad alto impatto. 
  2-septies. L'IVASS collabora con  l'AEAP  nella  valutazione  sulla
persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e  2-sexies.
La cessazione della situazione eccezionalmente avversa e'  dichiarata
dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS. 
  2-octies.  L'impresa  di   assicurazione   o   di   riassicurazione
interessata  presenta  ogni  tre   mesi   all'IVASS   una   relazione
concernente le misure adottate e i progressi realizzati in  relazione
al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del
requisito patrimoniale di  solvibilita'  o  alla  riduzione  del  suo
profilo di rischio al fine di garantire la conformita'  al  requisito
stesso. 
  2-novies. L'estensione di cui al  comma  2-quater  e'  revocata  se
dalla suddetta  relazione  si  evince  che  non  si  sono  registrati
progressi significativi in relazione al  ripristino  del  livello  di
fondi propri ammissibili a copertura del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' o alla riduzione del  profilo  di  rischio  al  fine  di
garantire  la  conformita'  al  requisito  stesso  tra  la  data   di
rilevamento   dell'inosservanza   del   requisito   patrimoniale   di
solvibilita' e la data di presentazione della relazione sui progressi
realizzati. 
  3. L'IVASS, in  casi  eccezionali  se  ritiene  che  la  situazione
finanziaria dell'impresa rischi di subire  ulteriori  deterioramenti,
puo' vietare all'impresa di compiere atti di  disposizione  sui  beni
esistenti nel territorio  della  Repubblica  e  successivamente  puo'
consentirne,  con  specifiche  autorizzazioni,   una   disponibilita'
limitata,  comunque  informando  preventivamente  le   autorita'   di
vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS
puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati
membri, nei  quali  l'impresa  possiede  beni,  di  adottare  analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 
  4. L'IVASS puo'  anche  disporre  il  vincolo  sui  singoli  attivi
iscritti nel registro a  copertura  delle  riserve  tecniche  con  le
modalita' previste dall'articolo 224. 
  5. Qualora il piano di risanamento  o  il  piano  di  finanziamento
riguardino  una  societa'  cooperativa  e  prevedano  un  aumento  di
capitale  sociale,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione   del
capitale sociale e' elevato sino al triplo.  In  tal  caso,  ai  fini
dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della   deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la societa'  cooperativa
e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.))