Art. 222-bis. (( (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo) )) (( 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorita' di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. 3. L'IVASS puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 4. L'IVASS puo' anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224)).