Art. 222-bis. 
  (( (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo) )) 
 
  (( 1. Le imprese di assicurazione e  di  riassicurazione  informano
immediatamente l'autorita'  di  vigilanza  qualora  rilevino  che  il
Requisito Patrimoniale Minimo non e' piu' rispettato o quando  vi  e'
il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi. 
  2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del  Requisito
Patrimoniale   Minimo,   ovvero,   in   mancanza   di   comunicazione
dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione,  un
piano di finanziamento a breve termine fondato  su  basi  realistiche
per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri  di
base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale  Minimo
o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza
del Requisito Patrimoniale Minimo. 
  3.  L'IVASS  puo'  vietare  all'impresa   di   compiere   atti   di
disposizione sui beni esistenti nel  territorio  della  Repubblica  e
successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni,  una
disponibilita'  limitata,  comunque  informando  preventivamente   le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l'impresa
opera. L'IVASS puo' inoltre  chiedere  alle  autorita'  di  vigilanza
degli altri Stati membri,  nei  quali  l'impresa  possiede  beni,  di
adottare analogo provvedimento, indicando i beni  da  assoggettare  a
tale misura. 
  4. L'IVASS puo'  anche  disporre  il  vincolo  sui  singoli  attivi
iscritti nel registro a  copertura  delle  riserve  tecniche  con  le
modalita' previste dall'articolo 224)).