Art. 223-bis. 
 
(( (Misure di intervento in caso di deterioramento  delle  condizioni
 finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione) )) 
 
  ((1. Fatti salvi gli articoli 222 e  222-bis,  se  la  solvibilita'
dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS puo' adottare tutte  le
misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei  contraenti  in
caso di contratti di  assicurazione  o  il  rispetto  degli  obblighi
derivanti  da  contratti  di  riassicurazione.   Tali   misure   sono
proporzionate e riflettono il livello e la durata del  deterioramento
della   solvibilita'   dell'impresa    di    assicurazione    o    di
riassicurazione)).