Art. 223-ter 
        (( (Piano di risanamento e piano di finanziamento) )) 
 
  ((1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le  norme  di  attuazione
che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da  indicare
nel piano di risanamento di cui  all'articolo  222  e  nel  piano  di
finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali  devono  includere,
in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni: 
    a) le previsioni relative alle spese di gestione, in  particolare
le spese generali correnti e le provvigioni; 
    b) le previsioni di entrata e di spesa,  sia  per  le  operazioni
dirette e per le operazioni di  riassicurazione  attiva  sia  per  le
operazioni di riassicurazione passiva; 
    c) le previsioni di bilancio; 
    d) le previsioni relative  ai  mezzi  finanziari  destinati  alla
copertura delle  riserve  tecniche,  del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo; 
    e) la politica di riassicurazione nel suo complesso. 
  2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione  o
di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi  che
rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e cio' anche nel
caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione  del  valore
di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 
  3. L'IVASS non rilascia attestazioni di  solvibilita'  dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione, alla  quale  ha  richiesto  ai
sensi del  comma  1  il  piano  di  risanamento  finanziario  di  cui
all'articolo 222, comma  2,  o  un  piano  di  finanziamento  di  cui
all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga  che  i  diritti
degli  assicurati  e  degli  altri  aventi  diritto   a   prestazioni
assicurative   o   gli   impegni   contrattuali    dell'impresa    di
riassicurazione siano a rischio.))