Art. 224. 
  Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita' patrimoniali 
 
  1. Quando il vincolo riguardi  beni  immobili,  l'((IVASS))  ordina
alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di  ipoteca,
a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui  beni
immobili e sui  diritti  immobiliari  di  godimento  dell'impresa  di
assicurazione  e  di  riassicurazione  che   sono   localizzati   nel
territorio della Repubblica. 
  2. L'((IVASS)) puo' ordinare  l'apposizione  del  vincolo  su  ogni
altro attivo, diverso da quelli  di  cui  al  comma  1,  nelle  forme
previste dalla legge per ciascun  tipo  di  beni  o  di  diritti.  Le
autorita' ed i soggetti cui compete  l'esecuzione  del  provvedimento
sono tenuti al compimento degli atti e  delle  operazioni  necessarie
per rendere effettivo ed opponibile  ai  terzi  il  vincolo  ordinato
dall'((IVASS)). 
  3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle  autorita'
di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  nei  quali  l'impresa  di
assicurazione e di riassicurazione opera o possiede beni.