Art. 225. 
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione 
 
  1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'((IVASS)),  per
salvaguardare gli interessi degli assicurati  e  degli  altri  aventi
diritto a prestazioni assicurative, delle  imprese  di  assicurazione
cedenti e dei lavoratori  dipendenti,  puo'  vietare  all'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel  territorio  della
Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni,  qualora
tale provvedimento non sia  gia'  stato  adottato  ((ai  sensi  degli
articoli 221, 222, 222-bis)). 
  2. L'((IVASS)) puo' altresi' disporre il vincolo sui singoli attivi
iscritti nel registro a  copertura  delle  riserve  tecniche  con  le
modalita' previste dall'articolo 224. 
  3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi  1  e  2  e'  data
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati  membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo'
essere   richiesto   di   adottare   misure   analoghe,    cooperando
nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.