Art. 226. 
(( (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in  Stati  terzi)
                                 )) 
 
  ((1. Se le autorita'  di  vigilanza  dei  rispettivi  Stati  membri
d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a  quelle  previste
dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS  vieta  alle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede  legale
in altri Stati membri e che operano nel territorio  della  Repubblica
in regime di stabilimento e di prestazione di  servizi,  di  compiere
atti  di  disposizione  sui  beni  esistenti  nel  territorio   della
Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle  autorita'  di  vigilanza
dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che
devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle  medesime
autorita', l'IVASS adotta altresi' i provvedimenti di  vincolo  delle
singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con
le modalita' di cui all'articolo 224. 
  2. L'IVASS applica le disposizioni di  cui  al  presente  capo  nei
confronti delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione,  che
hanno sede legale in Stati terzi  in  caso  di  violazione  posta  in
essere  dalla  sede  secondaria  stabilita   nel   territorio   della
Repubblica. 
  3.  Se  la  violazione  riguarda  le  disposizioni  sul   requisito
patrimoniale di solvibilita' ed e' posta in essere da  un'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  di  un  Paese  terzo  che  sia
stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in  altri
Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS  anche  per  le  attivita'
effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati  membri,
l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222,  222-bis,
224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo
di  solvibilita'  venga  demandato  ad  altra  Autorita'   ai   sensi
dell'articolo  51,  comma  3.  Dei  provvedimenti  adottati  e'  data
comunicazione alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati  membri
nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo'
essere   richiesto   di   adottare   misure   analoghe,    cooperando
nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita'  per  il
complesso  delle   attivita'   esercitate   dalle   sedi   secondarie
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese  terzo
e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di  vigilanza  di
un altro Stato  membro,  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della
Repubblica la medesima autorita' puo'  avvalersi  della  cooperazione
dell'IVASS.))