Art. 227. 
(( (Misure in caso di verifica della situazione  di  solvibilita'  di
                             gruppo) )) 
 
  ((1. L'ultima societa' controllante italiana  di  cui  all'articolo
210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il
Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  gruppo  non  e'   piu'
rispettato o quando vi e' il  rischio  che  non  sia  rispettato  nei
successivi tre mesi. 
  2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  gruppo  ovvero,  in  mancanza  di
comunicazione della societa', su richiesta dell'IVASS, la societa' di
cui al comma 1 presenta  all'IVASS,  ai  fini  dell'approvazione,  un
piano di risanamento fondato su basi realistiche. 
  3. L'IVASS impone alla societa' di cui al comma  1  di  adottare  i
provvedimenti  necessari  per  ristabilire,  entro  sei  mesi   dalla
rilevazione   dell'inosservanza   del   requisito   patrimoniale   di
solvibilita' di gruppo, il livello di  fondi  propri  ammissibili  in
misura tale da coprire il requisito patrimoniale di  solvibilita'  di
gruppo o per ridurre il profilo  di  rischio  al  fine  di  garantire
l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo. 
  4. L'IVASS,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  puo'  concedere  una
proroga di tre mesi. 
  5. In presenza  delle  situazioni  eccezionalmente  avverse  aventi
ripercussioni, riconosciute dall'AEAP  ai  sensi  dell'articolo  222,
comma 2-quater, su imprese di  assicurazione  e  riassicurazione  che
rappresentano una quota significativa del mercato  o  delle  aree  di
attivita'  interessate,  l'IVASS  puo'  estendere   per   il   gruppo
coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo
fissato al comma 4 per un periodo di tempo  massimo  di  sette  anni,
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi  inclusa  la  durata
media relativa delle riserve tecniche.  Si  applica  l'articolo  222,
commi 2-octies e 2-novies.))