Art. 229. 
            Commissario per il compimento di singoli atti 
 
  1. L'((IVASS)), nel caso di grave inosservanza  delle  disposizioni
di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, puo' disporre la
nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che  siano
necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o  di
riassicurazione conforme a legge. 
  2.  Il  provvedimento  ((...))   puo'   essere   disposto   decorso
inutilmente il termine contestualmente assegnato per  far  cessare  i
fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, il  comma  1  dell'articolo
232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236
ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.