Art. 23. 
 
                 Attivita' in regime di stabilimento 
 
  1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime
di  stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica,  da  parte   di
un'impresa avente la  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,  e'
subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita'
di vigilanza di tale Stato, delle informazioni  e  degli  adempimenti
previsti  dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se
l'impresa si propone di assumere rischi  concernenti  l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  la  comunicazione
include  la  dichiarazione   che   l'impresa   e'   divenuta   membro
dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada. 
  ((1-bis. E' considerato esercizio  dell'attivita'  assicurativa  in
regime di stabilimento ai sensi del comma  1,  anche  in  assenza  di
succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza  permanente
nel territorio  della  Repubblica,  inclusa  l'organizzazione  di  un
semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa  ovvero
da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente
per conto dell'impresa stessa.)) 
  2. Il rappresentante generale della  sede  secondaria  deve  essere
munito di un mandato comprendente espressamente  anche  i  poteri  di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a  tutte  le  autorita'
della Repubblica, nonche' quello  di  concludere  e  sottoscrivere  i
contratti e gli altri atti relativi  alle  attivita'  esercitate  nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante  generale  deve  avere
domicilio   all'indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la
rappresentanza sia conferita ad una persona  giuridica,  questa  deve
avere la sede legale nel territorio della Repubblica  e  deve  a  sua
volta designare come proprio rappresentante una  persona  fisica  che
abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri. 
  3. Nel termine di trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione l'((IVASS)) indica  all'autorita'  di  vigilanza  dello
Stato  membro  di  origine  la  normativa,  giustificata  da   motivi
d'interesse generale, che  l'impresa  deve  osservare  nell'esercizio
dell'attivita'. 
  4.  L'impresa  ((di  cui  al  comma  1))  puo'  insediare  la  sede
secondaria  e  dare  inizio  all'attivita'   nel   territorio   della
Repubblica dal momento in  cui  riceve  dall'autorita'  di  vigilanza
dello Stato di origine la  comunicazione  dell'((IVASS))  ovvero,  in
caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3. 
  5. L'impresa ((di cui al comma 1)), qualora intenda  modificare  la
comunicazione effettuata, ne informa l'((IVASS)) almeno trenta giorni
prima di mettere in atto quanto  comunicato.  L'((IVASS))  valuta  la
rilevanza delle informazioni ricevute in  relazione  alla  permanenza
dei presupposti che hanno giustificato la  comunicazione  di  cui  al
comma 4 e, se del caso, informa l'autorita'  competente  dello  Stato
membro interessato.