Art. 231. Amministrazione straordinaria 1. Il ((Ministro dello sviluppo economico)), su proposta dell'((IVASS)), puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento puo' essere richiesto all'((IVASS)) dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7. 4. Il decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) e la proposta dell'((IVASS)) sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1. 5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'((IVASS)) ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro dello sviluppo economico)) per un periodo non superiore a dodici mesi.