Art. 231. 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1.  Il  ((Ministro  dello   sviluppo   economico)),   su   proposta
dell'((IVASS)), puo'  disporre  con  decreto  lo  scioglimento  degli
organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione quando: 
    a) risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi violazioni delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; 
    b) siano previste gravi perdite patrimoniali. 
  Lo scioglimento puo' essere richiesto  all'((IVASS))  dagli  organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria  dell'impresa  con
istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a)  e
b) del presente comma. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). 
  3. Le funzioni delle assemblee e degli  organi  diversi  da  quelli
indicati nel comma 1 sono sospese per effetto  del  provvedimento  di
amministrazione straordinaria, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
234, comma 7. 
  4. Il decreto  del  ((Ministro  dello  sviluppo  economico))  e  la
proposta dell'((IVASS)) sono comunicati dai  commissari  straordinari
agli   interessati,   che   ne   facciano   richiesta,   non    prima
dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1. 
  5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di  un  anno  dalla
data di emanazione del decreto di  cui  al  comma  1,  salvo  che  il
decreto preveda un termine piu' breve o che l'((IVASS)) ne  autorizzi
la chiusura  anticipata.  La  procedura  puo'  essere  prorogata,  su
proposta dell'((IVASS)), dal ((Ministro  dello  sviluppo  economico))
per un periodo non superiore a dodici mesi.