Art. 232. 
  Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario 
 
  1. I provvedimenti e le procedure  di  gestione  provvisoria  e  di
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle
succursali  o  di  qualsiasi  altra   presenza   delle   imprese   di
assicurazione e di  riassicurazione  italiane  nel  territorio  degli
altri Stati membri. 
  2. L'((IVASS)) informa prontamente le autorita' di vigilanza  degli
altri Stati membri dell'avvenuta  adozione  di  un  provvedimento  di
gestione provvisoria  o  di  amministrazione  straordinaria  e  degli
effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 
  3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese  che
hanno sede legale in un altro  Stato  membro,  producono,  a  seguito
della comunicazione all'((IVASS)) e  senza  necessita'  di  ulteriori
adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle  imprese  operanti
nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi,  anche
se la legge italiana non preveda tali  misure  di  risanamento  o  ne
subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le  quali
sono state adottate  dall'autorita'  di  vigilanza  dell'altro  Stato
membro.