Art. 234. 
 
          Poteri e funzionamento degli organi straordinari 
 
  1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed  assumono  i
poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad  accertare
la  situazione  aziendale,  a  rimuovere  le   irregolarita'   e   ad
amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri  di  controllo
spettanti ai titolari di partecipazioni non si  applicano  agli  atti
dei  commissari.  In  caso  di  impugnazione  delle   decisioni   dei
commissari i soci non possono chiedere al  tribunale  la  sospensione
dell'esecuzione  delle   decisioni   dei   commissari   soggette   ad
autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti  dell'((IVASS)).
I commissari,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono  pubblici
ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo  e
fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente  capo  o
stabiliti dall'((IVASS)) con regolamento. 
  3.  Le  funzioni  degli  organi  straordinari  hanno   inizio   con
l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con
il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi  gli
adempimenti di cui all'articolo 236. 
  4.  L'((IVASS)),  in  via  generale  con  regolamento  o   in   via
particolare con istruzioni specifiche impartite ai  commissari  e  ai
componenti del comitato  di  sorveglianza,  puo'  stabilire  speciali
cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli
organi   straordinari    sono    personalmente    responsabili    per
l'inosservanza delle prescrizioni dell'((IVASS)). Esse sono  comunque
inopponibili  ai  terzi  che  non  ne  abbiano  avuto  conoscenza.  I
commissari straordinari acquisiscono preventivamente  il  parere  del
comitato di sorveglianza e  l'autorizzazione  dell'((IVASS))  per  la
realizzazione di piani  di  risanamento  che  prevedano  cessioni  di
portafoglio, di azienda o rami di  azienda  o  di  partecipazioni  in
altre societa'. 
  5. L'esercizio dell'azione  sociale  di  responsabilita'  contro  i
componenti dei disciolti  organi  amministrativi  e  di  controllo  e
contro il direttore generale, la societa' di revisione  e  l'attuario
revisore spetta ai commissari straordinari, sentito  il  comitato  di
sorveglianza,  previa  autorizzazione  dell'((IVASS)).   Gli   organi
succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le  azioni  di
responsabilita', riferendone periodicamente all'((IVASS)). 
  ((6. I commissari, sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  previa
autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse  della  procedura,
sostituire la societa' di revisione.  Ai  medesimi  soggetti  compete
soltanto il corrispettivo per  la  durata  residua  dell'incarico  e,
comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo  incarico
puo'  avere  durata  massima  fino  al  termine  dell'amministrazione
straordinaria.)) 
  7. I  commissari,  previa  autorizzazione  dell'((IVASS)),  possono
convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231,
comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte  dell'organo
convocato. 
  8.  Quando  i  commissari  siano  piu'  d'uno,  essi   decidono   a
maggioranza  dei  componenti  in  carica  ed   i   loro   poteri   di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta  di
due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche  per  categorie
di operazioni, a uno o piu' commissari. 
  9.  Il  comitato  di  sorveglianza  delibera  a   maggioranza   dei
componenti in carica ed in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente.