Art. 238. 
 
             Esclusivita' delle procedure di risanamento 
 
  1. All'impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione  ((non  si
applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV  del  codice
della crisi e dell'insolvenza)). ((56)) ((60)) ((64)) 
  2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato  sospetto  che  i
soggetti con funzioni di amministrazione, in  violazione  dei  propri
doveri, abbiano  compiuto  gravi  irregolarita'  nella  gestione  che
possano arrecare danno all'impresa ovvero  ad  una  o  piu'  societa'
controllate, l'organo con funzioni di  controllo  o  i  soci  che  il
codice civile abilita a  presentare  denuncia  al  tribunale  possono
denunciare i  fatti  all'IVASS.  L'IVASS  decide,  con  provvedimento
motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento. 
 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.