Art. 241. 
 
        Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione 
 
  1. L'impresa di assicurazione informa  tempestivamente  l'((IVASS))
del  verificarsi  di  una  causa  di  scioglimento  della   societa'.
L'((IVASS)),  verificata  la  sussistenza  dei  presupposti  per   la
liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240,  comma  1,
approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o  con
altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel
registro delle imprese degli atti  che  deliberano  o  dichiarano  lo
scioglimento della societa'. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel
registro delle imprese degli atti  che  deliberano  o  dichiarano  lo
scioglimento della societa' se non consti l'accertamento  di  cui  al
presente comma. 
  ((2. I liquidatori devono possedere i  requisiti  di  onorabilita',
professionalita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo
76. Qualora perdano i  relativi  requisiti,  i  liquidatori  decadono
dalla carica. Se l'assemblea  non  provvede  alla  loro  sostituzione
entro trenta giorni dalla conoscenza  del  sopravvenuto  difetto  dei
requisiti, l'IVASS  propone  al  Ministro  dello  sviluppo  economico
l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.)) 
  3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal  codice
civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche
e di attivita' a copertura previste nel  titolo  III.  I  liquidatori
trasmettono all'((IVASS)) il  bilancio  annuale  redatto  secondo  le
disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla
vigilanza dell'((IVASS)) sino alla cancellazione della  societa'  dal
registro delle imprese. 
  4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura
di liquidazione non si  svolge  con  regolarita'  o  con  speditezza,
l'((IVASS)),  con  provvedimento  pubblicato  sul  Bollettino,   puo'
disporre la sostituzione  dei  liquidatori,  nonche'  dei  componenti
degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non  comporta
il mutamento della procedura di liquidazione. 
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo  e
che e' autorizzata ad operare in stabilimento  nel  territorio  della
Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati
e' limitata alla medesima sede secondaria.