Art. 242. 
 
 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 
 
  1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione: 
    a) non  si  attiene,  nell'esercizio  dell'attivita',  ai  limiti
imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel  programma
di attivita'; 
    b) non soddisfa piu' alle  condizioni  di  accesso  all'attivita'
assicurativa; 
    c) e' gravemente  inadempiente  alle  disposizioni  del  presente
codice; 
    d)  non  rispetta  il  Requisito  Patrimoniale   Minimo   ed   ha
presentato,  a  giudizio  dell'IVASS,  un  piano   di   finanziamento
manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato
entro tre mesi  dalla  rilevazione  dell'inosservanza  del  Requisito
Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a  vigilanza
di gruppo, non ha realizzato entro  i  termini  stabiliti  le  misure
previste dall'articolo 227; 
    e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e'  dichiarato
lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria. 
    ((e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei  rami
vita o e' esclusa da esso)). 
  2. L'autorizzazione all'esercizio del  ramo  della  responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore  e
dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e'  altresi'  revocata
nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo  a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o
sistematica  violazione  delle  disposizioni   sulle   procedure   di
liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149. 
  3. La revoca puo' riguardare tutti i rami  esercitati  dall'impresa
di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 240, commi 4 e 5. 
  4. La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico,  su  proposta  dell'IVASS.  Se  la
revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa e' contestualmente
posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e  l'IVASS
ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione.
Il Ministro dello sviluppo economico, su  proposta  dell'IVASS,  puo'
tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria,
entro un termine perentorio, quando il provvedimento  di  revoca  sia
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 
  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  su  proposta  dell'IVASS,
dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione,
nel  caso  di  revoca  limitata  ad  alcuni  rami,  non  osserva   le
disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero  quando  la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei  liquidatori  non  sono
iscritte nel registro delle imprese nel termine  assegnato  ai  sensi
del comma 4. 
  6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale,  sono  riprodotti  nel  Bollettino  e  sono
comunicati dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli  altri  Stati
membri per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure  idonee  a
impedire all'impresa di assicurazione di esercitare  l'attivita'  sul
loro territorio. 
  6-bis.  L'IVASS  comunica  all'AEAP  ogni   caso   di   revoca   di
autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco  dalla  stessa
tenuto.