Art. 246. Organi della procedura 1. L'((IVASS)) nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura. 2. L'((IVASS)) puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza. 3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'((IVASS)) in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. ((4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.))