Art. 246. 
 
                       Organi della procedura 
 
  1. L'((IVASS)) nomina uno  o  piu'  commissari  liquidatori  ed  un
comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il  cui
presidente e' designato nell'atto  di  nomina.  I  liquidatori  e  il
comitato di sorveglianza sono  nominati  per  un  periodo  triennale,
rinnovabile senza limiti  di  tempo  tenuto  conto  dei  risultati  e
dell'operato degli organi della procedura. 
  2. L'((IVASS))  puo'  revocare  o  sostituire  i  commissari  ed  i
componenti del comitato di sorveglianza. 
  3. Le indennita' spettanti  ai  commissari  ed  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza sono determinate dall'((IVASS)) in  base  ai
criteri  da  esso  stabiliti.  La  spesa  e'  a  carico  dell'impresa
sottoposta alla procedura. 
  ((4. Agli organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di
professionalita' e  di  onorabilita'  ed  indipendenza  stabiliti  in
attuazione dell'articolo 76.))