Art. 248. 
 
         Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza 
 
  1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo ((dove  l'impresa  ha  il
centro degli interessi principali)),  su  richiesta  di  uno  o  piu'
creditori ovvero su  istanza  del  pubblico  ministero  o  d'ufficio,
sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa,  dichiara  lo
stato di insolvenza con  sentenza  in  camera  di  consiglio.  Quando
l'impresa  sia  sottoposta  ad  amministrazione   straordinaria,   il
tribunale dichiara  l'insolvenza  anche  su  ricorso  dei  commissari
straordinari, sentiti  i  commissari  stessi,  l'IVASS  e  i  cessati
rappresentanti legali. Si applicano le  disposizioni  ((dell'articolo
297 del codice della crisi e dell'insolvenza)). ((45)) ((56))  ((60))
((64)) 
  2. Se un'impresa  si  trova  in  stato  di  insolvenza  al  momento
dell'emanazione   del   provvedimento    di    liquidazione    coatta
amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata  ai  sensi  del
comma 1, il tribunale del luogo ((dove l'impresa ha il  centro  degli
interessi principali)), su ricorso dei commissari  liquidatori  o  su
istanza del  pubblico  ministero  o  d'ufficio,  sentiti  l'IVASS,  i
cessati  rappresentanti  legali  dell'impresa  e  i   commissari   se
nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio.  Si
applicano le disposizioni ((dell'articolo 297 del codice della  crisi
e dell'insolvenza)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di  riassicurazione  lo
stato  d'insolvenza  si  manifesta,  oltre  che  nei  modi   indicati
((nell'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza)), anche nella situazione di notevole, evidente e non
transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per
far fronte agli impegni relativi ai crediti  di  assicurazione  o  di
riassicurazione. ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  4. La dichiarazione giudiziale dello stato  di  insolvenza  produce
gli effetti indicati ((nell'articolo 299 del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che le modifiche di cui al presente articolo  si  applicano  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi  1,  2,  3  e  4  del
presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi  1,  2,  3  e  4  del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi  1,  2,  3  e  4  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.