Art. 25 
 
             Rappresentante per la gestione dei sinistri 
 
  1. L'impresa  ((di  assicurazione  comunitaria)),  qualora  intenda
operare nel territorio della Repubblica  in  regime  di  liberta'  di
prestazione  di  servizi  per  l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei  natanti,  nomina  un  rappresentante  incaricato  della
gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
Al  rappresentante  possono  essere  indirizzate  le   richieste   di
risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 
  2.  Il  rappresentante  deve   risiedere   nel   territorio   della
Repubblica. 
  3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato  comprendente
espressamente i poteri  di  rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
davanti a tutte  le  autorita'  competenti  per  quanto  riguarda  le
richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza
e la validita' dei contratti  stipulati  dall'impresa  in  regime  di
liberta' di prestazione di servizi. 
  4. Le funzioni del rappresentante  per  la  gestione  dei  sinistri
possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale. 
  5. Le generalita' e l'indirizzo del  rappresentante  sono  indicati
nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.