Art. 250. 
 
           Poteri e funzionamento degli organi liquidatori 
 
  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la   rappresentanza   legale
dell'impresa,  esercitano  tutte  le  azioni  ad  essa  spettanti   e
procedono  alle  operazioni  di  accertamento  del   passivo   e   di
liquidazione dell'attivo. I  commissari,  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari  nell'esercizio
delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o
dalle disposizioni previste nel regolamento adottato  dall'((IVASS)).
Il  comitato  di  sorveglianza   vigila   sulla   regolarita'   della
liquidazione e, a tal  fine,  periodicamente  verifica  l'adeguatezza
delle  procedure  amministrative  attuate  dai  commissari  e  svolge
accertamenti sugli atti della liquidazione con  particolare  riguardo
ai rapporti di natura patrimoniale. 
  3.  L'((IVASS)),  in  via  generale  con  regolamento  o   in   via
particolare con istruzioni specifiche, puo' emanare direttive per  lo
svolgimento della procedura e puo' stabilire che per talune categorie
di operazioni o di atti sia necessaria  la  preliminare  acquisizione
del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva
dello stesso ((IVASS)). I componenti degli organi della  liquidazione
sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle  prescrizioni
dell'((IVASS)). Esse sono comunque inopponibili ai terzi che  non  ne
abbiano avuto conoscenza. 
  4.  I  commissari  presentano  semestralmente   all'((IVASS))   una
relazione  tecnica  sulla   situazione   contabile   e   patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da  un
rapporto del comitato  di  sorveglianza.  L'((IVASS))  fornisce  alle
autorita'  degli  altri  Stati  membri  le  informazioni  che   siano
richieste  sullo  svolgimento   della   procedura   di   liquidazione
dell'impresa  rispetto  alla  quale  e'  l'autorita'  competente.   I
commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalita'
stabilite  dall'((IVASS)),  con  regolamento,  sull'andamento   della
liquidazione. 
  5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione
dei  creditori  sociali  contro  i  componenti  dei  cessati   organi
amministrativi e di controllo ed il direttore  generale,  dell'azione
contro la societa' di  revisione  ((...)),  nonche'  dell'azione  del
creditore  sociale  contro  la  societa'  o   l'ente   che   esercita
l'attivita' di  direzione  e  coordinamento,  spetta  ai  commissari,
sentito  il   comitato   di   sorveglianza,   previa   autorizzazione
dell'((IVASS)). 
  6. Ai commissari liquidatori  e  al  comitato  di  sorveglianza  si
applica l'articolo 234, commi 8 e 9. 
  7. I commissari, previa  autorizzazione  dell'((IVASS))  e  con  il
parere  favorevole  del  comitato  di  sorveglianza,  possono   farsi
coadiuvare nello svolgimento delle operazioni  dalla  CONSAP,  previa
convenzione approvata dal  ((Ministero  dello  sviluppo  economico)),
ovvero da terzi, ma sotto la propria  responsabilita',  con  oneri  a
carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari,  previa
autorizzazione dell'((IVASS)), possono delegare a terzi il compimento
di singoli atti.