Art. 254. 
 
 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi 
 
  1. Possono proporre opposizione allo  stato  passivo,  i  creditori
esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal  ricevimento
della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. 
  2. L'opposizione e' disciplinata ((dagli articoli  206  e  207  del
codice della crisi e dell'insolvenza)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che la modifica di cui  al  presente  articolo  si  applica  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.