Art. 256. 
 
                        Insinuazioni tardive 
 
  1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando  non  siano
esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di  diritti  reali
sui beni in  possesso  dell'impresa,  che  non  abbiano  ricevuto  la
comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1,  e  non  risultino
inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far  valere  i  loro
diritti secondo quanto previsto ((dagli articoli 206 e 207 del codice
della crisi e dell'insolvenza)). ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al  ritardo  della
domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi  imputabile.  Si
applica il disposto dell'articolo 260, comma 5. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che la modifica di cui  al  presente  articolo  si  applica  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.