Art. 258. 
(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da
                    contratti di riassicurazione) 
 
  1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei  rami  vita  e
dei rami danni, che  alla  data  del  provvedimento  di  liquidazione
coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono  riservati  in
via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni  derivanti  dai
contratti ai quali essi si riferiscono. 
  2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione,  o  dalla
notifica  all'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione   se
anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro  ed  il
registro medesimo non possono essere modificati  dai  commissari,  ad
eccezione  della  correzione  di   meri   errori   materiali,   senza
l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro,  in
deroga  al  vincolo  di  immodificabilita',  i  proventi   finanziari
maturati sugli attivi, nonche'  l'importo  dei  premi  incassati  nel
periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei
crediti  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  o,  nel  caso  di
trasferimento del  portafoglio,  fino  alla  data  del  trasferimento
stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi  e'  inferiore
alla valutazione indicata nel registro, i commissari  sono  tenuti  a
darne giustificazione all'IVASS. 
  3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si
soddisfano con priorita' rispetto  agli  altri  titolari  di  crediti
sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche'
assistiti da privilegio o ipoteca: 
    a) gli aventi  diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per  polizze
scadute o sinistrate entro il  sessantesimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli  aventi
diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; 
    b)  i  titolari   di   crediti   derivanti   da   operazioni   di
capitalizzazione; 
    c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; 
    d) i titolari dei contratti  in  corso  alla  data  di  cui  alla
lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; 
    e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione  di
riserve  matematiche,  proporzionalmente  alla  frazione  di   premio
corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura  delle
riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a),  b),
c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 
  4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei  rami  danni
si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri titolari di  crediti
sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche'
assistiti da privilegio o ipoteca: 
    a) gli aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per  sinistri
verificatisi entro il sessantesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione; 
    b) i titolari dei contratti  in  corso  alla  data  di  cui  alla
lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al
rischio non ancora corso. Se gli attivi  a  copertura  delle  riserve
tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare  tutti
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a)  sono
preferiti ai crediti di cui alla lettera b). 
  4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un  contratto
di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla  stessa  stregua
degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza
distinzione di nazionalita' per quanto riguarda  gli  aventi  diritto
alle prestazione assicurative. 
  5. Se gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  relative  ai
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti
risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti  indicati  nel
comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del  titolo
XVII. 
  6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va  anteposto  il
pagamento delle spese di cui ((all'articolo 221, comma 1, lettera a),
del codice della crisi e dell'insolvenza)). Le medesime spese gravano
proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie ancorche'  assistite
da privilegio o ipoteca. ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 
  6-bis. In caso di liquidazione coatta  amministrativa  dell'impresa
di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti  conclusi  da
una succursale o in regime di  libera  prestazione  di  servizi  sono
adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri  contratti
di riassicurazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma
2) che la modifica di cui  al  presente  articolo  si  applica  "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per  effetto  di  domande
depositate   o   iniziative   comunque   esercitate   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  6  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  6  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  6  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.