Art. 259. 
(( Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da
                   contratti di riassicurazione )) 
 
  1. In caso di liquidazione coatta amministrativa  del  riassicurato
si applica l'articolo 1930 del codice civile. 
  2. In caso di liquidazione coatta amministrativa  dell'impresa  del
riassicuratore o del riassicurato  si  applica  l'articolo  1931  del
codice civile.